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Le opere, i lavori, gli acquisti, che gravano sui fondi aziendali, dovranno essere segnalati, quando siano di qualche entita', al Regio demanio, che si riserva il diritto di controllo, sia dal lato tecnico, artistico, igienico, sanitario, sia dal lato della spesa, e di accertarne l'esecuzione.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
