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[1]La presente convenzione non modifica nei due Stati contraenti il regime delle merci che nel Regno d'Italia o nel Regno di Albania sono attualmente oggetto di monopoli di produzione, d'importazione, di esportazione o di vendita, direttamente esercitati dallo Stato in propria regia o dati in concessione ad altri Enti.

[2]A questo riguardo i due Stati contraenti si riservano di concludere separati accordi.

[3]Fino a quando con tali accordi non sara' diversamente stabilito, le merci che sono oggetto di monopolio di uno dei due Stati potranno esservi introdotte dall'altro Stato od esserne spedite con destinazione all'altro Stato, alle condizioni prescritte per le merci della stessa specie importate od esportate per ogni altro Paese.

Testo in vigore dal 1 agosto 1939 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1046~art4 · fonte del testo

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