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[1]Il Regno d'Italia ed il Regno d'Albania conservano piena autonomia tributaria nei riguardi delle rispettive imposte e tasse interne, anche se, per le merci importate ed esportate, tali imposte e tasse sono applicate dagli uffici doganali all'atto della importazione e della esportazione, a titolo di sopratassa di confine, di addizionale, di tassa di vendita, di imposta di consumo e simili.
[2]Nel caso che dette tasse e imposte non siano comuni ai due Stati, lo Stato nel quale esse sono in vigore avra' facolta' di riscuoterle anche sulle merci provenienti dall'altro Stato, e le rimborsera' sulle merci spedite nell'altro Stato, se il rimborso e' ammesso per disposizione di carattere generale alla esportazione verso ogni altro Paese.
[3]Nel caso che le dette tasse e imposte siano applicate in entrambi gli Stati dell'unione doganale ma in diversa misura, la riscossione ed il rimborso saranno limitati alla differenza.
Testo in vigore dal 1 agosto 1939 al 9 maggio 2025
