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[1]Le Alte Parti contraenti si impegnano a collaborare strettamente per la protezione e la sicurezza dei collegamenti aerei cosi' stabiliti.
[2]Svilupperanno, a tale scopo, nella maggiore possibile misura, i rispettivi servizi di informazioni meteorologiche, di comunicazioni radiotelegrafiche, di impianti e di segnalazione di giorno e di notte. Le Amministrazioni competenti entreranno in diretta relazione per conseguire tutto il coordinamento indispensabile.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009
