Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1936
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009. 232 parole tolte, 22 parole aggiunte in 20 capoversi.
Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa all'impianto di linee di navigazione aereatolto: .
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica Francese, animati dal desiderio di sviluppare ulteriormente i servizi di navigazione aerea commerciale, sostituendo la Convenzione e il Protocollo firmati a Torino il 10 marzo 1929 con una nuova convenzione, hanno designato per loro Plenipotenziari, rispettivamente:
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia:
tolto: S.E. il cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri,
tolto: Il Presidente della Repubblica Francese:
tolto: S.E. il generale Victor. Denain, Ministro dell'Aria, quali, dopo avere riconosciuto i loro pieni poteri in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Il Governo italiano concede alle imprese francesi di navigazione aerea, che saranno designate dal Governo francese, l'autorizzazione necessaria, per quanto concerne il territorio italiano, per l'esercizio delle seguenti linee aeree:
tolto: a) Francia - Siria;
tolto: b) Parigi - Roma ed oltre;
tolto: c) Francia - Torino - Milano - Venezia ed oltre;
tolto: d) Tunisia - Tripoli - Bengasi ed oltre.
tolto: Il Governo francese concede alle imprese italiane di navigazione aerea, che saranno designate dal Governo italiano, l'autorizzazione necessaria, per quanto concerne il territorio francese, per l'esercizio delle seguenti linee aeree:
tolto: a) Genova - Marsiglia con prolungamento verso la Spagna;
tolto: b) Italia - Tunisi;
tolto: c) Roma - Parigi ed oltre;
tolto: d) Torino - Lione ed oltre;
tolto: e) Tripolitania - Tunisi;
tolto: f) Eritrea - Somalia Italiana.
tolto: E' inteso che, per l'esercizio di ciascuna delle linee aeree suddette, ciascun Governo potra' designare solo una impresa avente la propria nazionalita'.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1936-01-06;101~art1 · fonte del testo
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