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[1]Le imprese concessionarie sono obbligate di osservare e di fare osservare dal proprio personale e dai propri passeggeri le prescrizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti dei due Stati.
[2]Se, nell'esercizio delle linee aeree, si verificassero ripetute contravvenzioni alle prescrizioni che precedono, la piu' alta Autorita' aeronautica dello Stato interessato avra' il diritto di chiedere la revoca dell'impiegato che sara' riconosciuto colpevole.
[3]Nei casi piu' gravi, la piu' alta Autorita' aeronautica interessata avra' il diritto di ottenere la revoca delle concessioni fatte all'impresa responsabile.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009
