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[1]Per tutti i collegamenti aerei considerati all'art. 1, la frequenza dei servizi, gli orari, le tariffe, le corrispondenze con altre linee nei diversi scali, il tipo del materiale da impiegare, saranno scelti liberamente dalle imprese esercenti, che avranno l'obbligo di informare le Amministrazioni competenti dei due Stati quattro settimane prima della attuazione dei nuovi servizi o dell'impiego del materiale.
[2]E' tuttavia stabilito che, per l'esercizio dei collegamenti anzidetti, ogni impresa appartenente all'una delle Alte Parti contraenti non puo' impiegare, salvo autorizzazione speciale, presso gli scali nonche' sul territorio e sulle acque territoriali dell'altra Alta Parte contraente, se non personale e materiale di volo che abbia la nazionalita' dell'una o dell'altra Alta Parte contraente.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009
