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[1]Le imprese che gestiranno linee regolari in applicazione degli articoli 1 e 2 potranno essere unicamente Societa' italiane o francesi; che rispondano alle condizioni previste dalla Convenzione internazionale per la navigazione aerea del 13 ottobre 1919, per poter essere registrate come proprietarie di aeromobili nel rispettivo Paese (art. 7). Inoltre, qualunque sia la nazionalita' delle Societa' stesse, la meta' almeno del loro capitale deve appartenere a cittadini dell'una o dell'altra delle Alte Parti contraenti, o dell'una e dell'altra.
[2]Esse saranno liberamente designate dal loro rispettivo Governo, alla sola condizione che ciascun Governo ne avvisi l'altro sia entro i trenta giorni susseguenti all'entrata in vigore della presente Convenzione, sia un mese prima dell'apertura del servizio.
[3]Ciascuna delle Alte Parti contraenti avra' sempre il diritto di sostituire una nuova Societa' a quella inizialmente designata, purche' ne dia avviso all'altra Alta Parte contraente un mese prima che la nuova Societa' entri in funzione.
[4]La Societa' alla quale il proprio Governo avesse revocato il permesso di esercizio, non potra' per tale fatto far valere alcun diritto nei riguardi dell'altra Alta Parte contraente.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009
