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[1]Gli scali indicati all'art. 2 sono scali commerciali dove le imprese possono prendere e depositare posta, merci e passeggeri.

[2]In tutti gli scali effettuati, sia regolarmente sia occasionalmente, gli equipaggi e i passeggeri di transito potranno soggiornare, sempreche' siano muniti dei documenti richiesti per il traffico internazionale, e le merci e la posta di transito potranno essere depositate.

[3]Inoltre, in caso di forza maggiore, se i viaggi per via aerea saranno occasionalmente interrotti, saranno accordate tutte le facilitazioni necessarie perche', a cura dell'impresa interessata, passeggeri, merci e posta, possano proseguire coi mezzi piu' rapidi verso la rispettiva destinazione.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1936-01-06;101~art4 · fonte del testo

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