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Gli aeromobili italiani e francesi adibiti a servizi regolari potranno utilizzare, in caso di forza maggiore, gli aeroporti o le basi idro-aviatorie trovantisi lungo la loro rotta, purche' queste basi siano aperte alla navigazione aerea pubblica; tali basi non potranno tuttavia essere utilizzate come scali commerciali.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009
