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[1]La presente Convenzione durera' fino al 1° luglio 1945. Sara' tacitamente rinnovata, per periodi di cinque anni, salvo preavviso dato, con un anno di anticipo, dall'una delle Alte Parti continenti.
[2]Nel caso in cui una delle Alte Parti contraenti denunzi la Convenzione internazionale per la navigazione aerea del 13 ottobre 1919, alle condizioni previste nell'art. 43 di essa Convenzione, la presente convenzione sara' denunziata ipso facto e tale denunzia avra' effetto dalla stessa data della denunzia della Convenzione del 13 ottobre 1919.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009
