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[1]Animate dallo stesso spirito di collaborazione e nel desiderio di contribuire di comune accordo allo sviluppo dell'aviazione commerciale italiana e francese, le Alte Parti contraenti si dichiarano favorevoli a tutte le intese che permettano di conseguire una azione concorde tra le Societa' italiane e francesi di trasporto aereo.
[2]Accordi tecnici e commerciali dovranno aver luogo fra le imprese per l'esercizio delle linee italiane e francesi indicate all'art. 1 svolgentisi su itinerari comuni. Tali accordi saranno subordinati in ogni singolo caso all'approvazione delle Amministrazioni aeronautiche dei due Stati.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009
