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[1]Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa all'impianto di linee di navigazione aerea.
[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica Francese, animati dal desiderio di sviluppare ulteriormente i servizi di navigazione aerea commerciale, sostituendo la Convenzione e il Protocollo firmati a Torino il 10 marzo 1929 con una nuova convenzione, hanno designato per loro Plenipotenziari, rispettivamente:
[3]Sua Maesta' il Re d'Italia:
[4]S.E. il cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri,
[5]Il Presidente della Repubblica Francese:
[6]S.E. il generale Victor. Denain, Ministro dell'Aria, quali, dopo avere riconosciuto i loro pieni poteri in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
[7]Art. 1.
[8]Il Governo italiano concede alle imprese francesi di navigazione aerea, che saranno designate dal Governo francese, l'autorizzazione necessaria, per quanto concerne il territorio italiano, per l'esercizio delle seguenti linee aeree:
- a)Francia - Siria;
- b)Parigi - Roma ed oltre;
- c)Francia - Torino - Milano - Venezia ed oltre;
- d)Tunisia - Tripoli - Bengasi ed oltre.
[9]Il Governo francese concede alle imprese italiane di navigazione aerea, che saranno designate dal Governo italiano, l'autorizzazione necessaria, per quanto concerne il territorio francese, per l'esercizio delle seguenti linee aeree:
- a)Genova - Marsiglia con prolungamento verso la Spagna;
- b)Italia - Tunisi;
- c)Roma - Parigi ed oltre;
- d)Torino - Lione ed oltre;
- e)Tripolitania - Tunisi;
- f)Eritrea - Somalia Italiana.
[10]E' inteso che, per l'esercizio di ciascuna delle linee aeree suddette, ciascun Governo potra' designare solo una impresa avente la propria nazionalita'.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009
