Art. 2 (Approvazione)
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[1]La presente legge entrera' in vigore alle condizioni e nei termini dl cui all'art. 15 della Convenzione di cui sopra.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 6 gennaio 1936 - Anno XIV.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - Di Revel.
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009
