Art. 9 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))
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[1]Noleggio delle navi.
[2]Il Ministero delle comunicazioni avra' il diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato i piroscafi delle Societa' completamente armati. In questo caso, sara' corrisposto alla Societa' un compenso risultante dai seguenti elementi, per tutta la durata effettiva del noleggio:
[3]1°) il sei per cento per interesse sul valore attuale della nave;
[4]2°) l'undici per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzione e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;
[5]3°) il rimborso delle spese vive, quali: il consumo del combustibile e delle materie grasse, paghe, panatiche ed accessori dell'equipaggio, spese portuali ed assicurazione.
[6]Il materiale dovra' essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato salvo il normale deperimento.
[7]Agli effetti del presente articolo il valore iniziale e' ragguagliato al costo di costruzione, al momento del noleggio, di una nave identica, aumentato del valore, allo stesso momento, delle dotazioni e corredi di cui la nave da noleggiarsi risulta provvista; il valore attuale e' quello iniziale ridotto del quattro per cento per ogni anno o frazione di anno di eta' della nave fino ad un minimo del venticinque per cento del valore iniziale.
[8]Il valore iniziale sara' determinato d'accordo tra il Ministero delle comunicazioni e la Societa', ed in mancanza di accordo dal Ministero per le comunicazioni in via definitiva, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
