Art. 19 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Risoluzione di controversie.
[2]Tutte le controversie, che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione della presente convenzione e annesso capitolato, per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise da un collegio arbitrale che si riunira' in Roma, e sara' composto di tre membri, dei quali uno da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni, uno dalla Societa', e il terzo da eleggersi di comune accordo fra le parti ed in difetto di accordo da nominarsi dal presidente del Consiglio di Stato.
[3]La decisione del collegio arbitrale non e' soggetta ad appello o a ricorso per Cassazione.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
