Art. 17 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))
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[1]Danni per la decadenza della concessione.
[2]Nei casi di revoca o decadenza previsti dalla presente convenzione, la cauzione verra' incamerata di pieno diritto e la Societa' sara' tenuta al risarcimento di tutti i danni che per i casi suddetti possono derivare allo Stato.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
