Art. 14 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))
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[1]Decadenza della concessione per gravi e costanti irregolarita'.
[2]Quando nella esecuzione del servizio o nell'amministrazione della Societa' si verifichino irregolarita' gravi e costanti che, senza dar luogo ai casi di interruzione, sospensione od abbandono contemplati dall'articolo 13 ne compromettano - a giudizio insindacabile dell'Amministrazione - le finalita', il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato, avra' facolta' di revocare la concessione ed anche di far prendere possesso delle navi e dell'azienda ai sensi e per gli effetti dell'articolo. suaccennato.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
