Art. 12 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))
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[1]Convenzioni speciali.
[2]La Societa' si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni dello Stato ad addivenire alla stipulazione di convenzioni speciali per disciplinare i reciproci rapporti in ordine al trasporto di persone o cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
