Art. 11 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))
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[1]Tariffe.
[2]In deroga alle disposizioni del capitolato annesso alla presente convenzione, per le linee esercitate a velocita' superiore alle 12 miglia saranno applicate speciali tariffe da approvarsi dal Ministero delle comunicazioni.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
