Art. 10 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))
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[1]Regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante e per quello addetto ai servizi amministrativi.
[2]Al personale di Stato Maggiore navigante ed a quello addetto ai servizi amministrativi la Societa' continuera' ad applicare il regolamento organico per il personale addetto ai servizi marittimi sovvenzionati locali, approvato con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 5 gennaio 1929-VII.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
