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[1]Le navi nuove che la societa' ha l'obbligo di destinare ai servizi, devono essere costruite nei cantieri italiani.
[2]I piani delle navi di nuova costruzione e quelli dei loro apparati motori e gli schemi dei relativi contratti di costruzione dovranno essere presentati al Ministero delle comunicazioni per l'approvazione.
[3]I piani comprenderanno generalmente:
- a)il piano di costruzione;
- b)i piani dei ponti;
- e)la sezione longitudinale;
- d)qualche sezione trasversale;
- e)l'esponente di carico particolareggiato, con i calcoli principali di stabilita';
- f)disegno di massima dell'apparato motore;
- g)specificazione dello scafo (compreso impianto elettrico) e dell'apparato motore;
- h)numero e portata dei picchi di carico in relazione alle caratteristiche della nave ed ai servizi ai quali dovra' essere, destinata.
[4]E' in facolta' dell'amministrazione di esonerare la societa' dalla presentazione di qualcuno di questi documenti.
[5]Per contro l'Amministrazione puo' richiedere qualche altro documento, ed in modo particolare le curve di carena ed i calcoli di allagamento se essa lo giudichera' opportuno,
[6]Anche nei casi in cui potessero adibirsi ai servizi navi usate da acquistare a tale scopo, la societa' dovra' prima dell'acquisto, presentare al Ministero delle comunicazioni i piani e documenti sopra indicati, salva sempre la facolta' dell'Amministrazione di esonerarla dalla presentazione di taluno di questi piani o documenti. Dovra' inoltre la societa' presentare una copia del contratto di acquisto.
[7]La societa' dovra' altresi' presentare al Ministero delle comunicazioni per l'approvazione i piani di modifiche o trasformazioni di qualche importanza, prima di intraprendere i lavori.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
