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[1]La societa' indichera' al Ministero delle comunicazioni le linee sulle quali intende destinare le singole navi; queste non potranno essere distolte dalle linee cosi' indicate e sostituite con altre senza l'autorizzazione del Ministero predetto. A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali una nave potra' essere assegnata.
[2]La societa' non e' esonerata dall'obbligo di disimpegnare il servizio, nei modi stabiliti, in alcun caso e nemmeno se essa non possa disporre di parte del materiale assegnato ad una linea, per causa di forza maggiore o di riparazione.
[3]Nel caso che una nave si perdesse, la societa' dovra' provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave anche se non rispondente pienamente alle condizioni stabilite, ed avra' l'obbligo di sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, nel termine che sara' fissato dal Ministero delle comunicazioni.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
