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[1]La Societa' ha l'obbligo di compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti, e di trasmetterne copia ogni mese al Ministero delle comunicazioni, che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo la Societa' dovra' mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.
[2]La Societa' alla fine di ogni anno, e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmettera' al Ministero delle comunicazioni, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica della gestione delle linee, contenente la ripartizione cosi' dei prodotti, come delle spese per ciascuna linea.
[3]L'esposizione dei dati da comprendersi sia nelle statistiche che nella relazione annuale sara' effettuata in base alle direttive che all'uopo saranno impartite dal Ministero delle comunicazioni.
[4]La liquidazione definitiva della sovvenzione non sara' fatta finche' non siano trasmessi al Ministero predetto i documenti di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
