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La Societa' dovra' concedere:
- a)la nazione del 50 per cento sulle tariffe, escluso il vitto, ai mutilati ed agli invalidi di guerra che si rechino a Roma in occasione di speciali ricorrenze patriottiche. Tale riduzione sara' accordata in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;
- b)la riduzione del 75 per cento sulle tariffe normali, escluso il vitto e il letto, ai cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni politiche.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
