Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci la Societa' ha l'obbligo di attuare il servizio cumulativo con le ferrovie e con gli altri concessionari di servizi marittimi sovvenzionati, e, possibilmente, con altre imprese italiane di navigazione marittima e fluviale, mediante unico contratto di trasporto, e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulle basi delle tariffe proprie a ciascuna amministrazione.
[2]La Societa' dovra' pure, quando sia possibile, attuare il servizio cumulativo con imprese di navigazione estere che esercitino linee per localita' non toccate da navi italiane sovvenzionate.
[3]Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sara' fatto a cura della Societa' verso quel compenso che sara' stabilito dalle autorita' locali competenti.
[4]Le norme e condizioni pei trasporti in servizio cumulativo fra la Societa' e le Ferrovie o fra la Societa' e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero delle comunicazioni.
[5]La Societa' avra' l'obbligo di costruire, quando sia possibile, nei porti di transito appositi capannoni per le operazioni del servizio cumulativo.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
