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[1]La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe e' esercitata dal Ministero delle comunicazioni. Il Ministero stesso vigilera' che la Societa' non accordi sulla stessa linea ribassi a vantaggio di singoli porti e di singoli speditori.
[2]Al Ministero stesso spettera' la, definizione delle eventuali contestazioni fra la Societa' e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati; le decisioni del Ministero delle comunicazioni non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui alla convenzione, e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
