Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]A richiesta della Societa', e sempre quando ne sia dimostrata la necessita' in dipendenza di eventuali maggiori oneri di esercizio, il Ministero delle comunicazioni potra', previo il parere favorevole del Consiglio superiore della Marina mercantile e del Consiglio di Stato, accordare aumenti alle tariffe indicate agli articoli 22 e 23 del presente capitolato ed a quelle stabilite dalla convenzione.
[2]Il Ministero delle comunicazioni potra' inoltre, sentita la Societa' e previo il parere favorevole del Consiglio superiore della marina mercantile e del Consiglio di Stato, disporre la riduzione delle tariffe massime indicate agli articoli 22 e 23 del presente capitolato e di quelle stabilite dalla convenzione quando cio' sia consentito dalle mutate condizioni della economia nazionale e dei traffici marittimi.
[3]Qualsiasi modificazione alle norme e condizioni di trasporto in vigore alla data di inizio dei servizi contemplati dal presente capitolato, dovra' essere preventivamente approvata dal Ministero predetto, udito il Consiglio superiore della Marina mercantile ed il Consiglio di Stato. Il Ministero delle comunicazioni potra' anche provvedere di sua iniziativa, sentita la Societa' ed i Consigli suddetti, alla revisione delle norme e condizioni medesime, ogni qualvolta cio' sia ritenuto da esso opportuno per armonizzarle con le leggi e le consuetudini.
[4]Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e condizioni di trasporto devono essere portate a conoscenza del pubblico quindici giorni prima della loro entrata in vigore.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
