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In caso di calamita' pubblica, il Ministero delle comunicazioni potra' ordinare pei generi alimentari di prima necessita' una temporanea riduzione di tariffe entro i limiti del 50 per cento delle tariffe normali, senza che la Societa' abbia diritto a veran compenso.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
