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[1]La Societa' ha l'obbligo del trasporto dei piccoli colli, contenenti merci, applicando una tariffa non superiore a L. 1,80 per collo.
[2]I colli stessi non potranno superare ne' il peso di chilogrammi 60 ne' il volume di un quarto di metro cubo.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
