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[1]All'inizio del servizio le tariffe, da applicarsi al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori non potranno superare i limiti seguenti:

  • a)passeggeri:

[2]pei passeggeri di classe centesimi 24 per passeggero-chilometro;

[3]pei passeggeri di ponte centesimi 12 per passeggero-chilometro.

[4]Nel caso in cui si ritenga opportuno di distinguere i passeggeri in tre classi, la tariffa della classe intermedia gara di centesimi 18 per passeggero-chilometro.

[5]Potranno essere istituiti sulle navi posti di lusso con l'aumento fino al 20 per cento sul prezzo fissato pei passeggeri di classe. Il numero dei posti di lusso non potra' eccedere il 15 per cento del numero totale dei posti di classe.

[6]I ragazzi di eta' inferiore ai tre anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso); quelli dai tre ai dieci anni non compiuti pagheranno meta' tariffa,

[7]Ogni passeggero avra' diritto di portare con se' gratuitamente 60 chilogrammi di bagaglio, anche se e' costituito da derrate o prodotti agricoli per consumo personale o per mercato.

  • b)merci:

[8]per qualsiasi percorso delle linee per quintale L. 2,80.

[9]L'importo minimo di ogni spedizione e' di L. 4. Le frazioni di quintale inferiori a 50 chilogrammi e quelle di 50 e piu' chilogrammi sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale e per quintale intero. Per le merci voluminose sara' applicato un aumento del 50 e del 100 per cento a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 o 150 chilogrammi per metro cubo.

[10]La tariffa non comprende i diritti d'imbarco, stivaggio, disistivaggio e sbarco. Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

[11]Le stivaggio, il disistivaggio e lo sbarco delle merci sara' fatto a cura del concessionario, il quale non potra' per tali operazioni applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dalle autorita' competenti.

  • c)bestiame:

[12]1° classe................ L. 18 - per capo 2° »................ 12 - » » 3° »................ 3 - » » 4° »................ 1,50 » »

[13]Appartengono alla 1a classe: cavalli, buoi, muli, tori, vacche e vitelli;

[14]alla 2a classe: asini, muletti, puledri piccoli e vitellini; alla 3a classe: montoni, capre, pecore e porci; alla 4a classe: capretti, agnelli e porcellini da latte.

[15]Il nolo per l'uso del box non e' compreso nei prezzi suddetti.

[16]Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate di accordo fra il Ministero delle comunicazioni e la Societa'.

  • d)valori:

[17]lire 3 per ogni 1000 lire indivisibili, con un massimo di lire 9.

Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;949~art22 · fonte del testo

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