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[1]La Societa' e' obbligata al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame, e dei valori per tutti gli scali toccati dalle sue navi, sotto l'osservanza delle tariffe e condizioni stabilite o approvate dal Ministero delle comunicazioni, sentita la Societa'.
[2]Allo scopo di facilitare tali trasporti la Societa' dovra' stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.
[3]Il Ministero delle comunicazioni provvedera', quando sia possibile, perche' in ciascuno scalo di approdo nel Regno sia assegnato alle navi postali un posto determinato per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
