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[1]Per la consegna ed il ricevimento degli effetti la societa' si uniformera' alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle comunicazioni allo scopo di accertare il numero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilita'.
[2]Le Operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
