Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La societa' dovra' far ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto, o dagli uffici sanitari o consolari, dalle capitanerie, dagli uffici di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di essi uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo d'imbarco.

[2]Essa dovra' egualmente operare la consegna degli effetti in arrivo negli uffici suddetti od agli agenti suindicati.

[3]La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, a richiesta del Ministero delle comunicazioni, effettuarsi anche presso le agenzie della societa'.

[4]Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sara' a carico della societa', la quale dovra' adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo d'avaria e senza perdita di tempo.

Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;949~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari