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[1]La societa' dovra' far ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto, o dagli uffici sanitari o consolari, dalle capitanerie, dagli uffici di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di essi uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo d'imbarco.
[2]Essa dovra' egualmente operare la consegna degli effetti in arrivo negli uffici suddetti od agli agenti suindicati.
[3]La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, a richiesta del Ministero delle comunicazioni, effettuarsi anche presso le agenzie della societa'.
[4]Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sara' a carico della societa', la quale dovra' adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo d'avaria e senza perdita di tempo.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
