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[1]La societa' dovra' destinare su ogni nave un locale spazioso, lontano dalla macchina e ben riparato per collocarvi gli effetti: questo locale dovra' chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al capitano della nave sotto la sua responsabilita'.

[2]Qualora l'Amministrazione delle poste chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati ed uno o due commessi il concessionario sara' in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, e corredato di banchi, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali. in tale ambiente saranno collocate le cuccette pieghevoli per gli impiegati ed i commessi. Questo locale dovra' essere mantenuto pulito ed illuminato a spese della societa'.

[3]Il vitto degli impiegati e dei commessi sara' calcolato a meta' di quello dei viaggiatori.

Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;949~art16 · fonte del testo

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