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[1]La societa' ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare n compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari o a destinazione del Regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.
[2]Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto cio' che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 20 chilogrammi. Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi superasse il tre per cento del volume delle stive della nave, per l'eccedenza sara' corrisposto alla societa' un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministro per le comunicazioni.
[3]La societa' avra' pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentisi ai servizi postali, telegrafici e telefonici dipendenti dal Ministero delle comunicazioni nel limite dell'1 per cento della portata lorda di ciascuna nave in ciascun viaggio:
[4]Per il trasporto degli effetti postali da porti esteri a porti del Regno o delle sue colonie e di quelli scambiati tra porti esteri e' dovuto un corrispettivo per il quale la societa' e' in facolta' di stipulare con le Amministrazioni postali estere speciali accordi. Pero' tali accordi dovranno concretarsi sulla base delle convenzioni postali internazionali ed essere preventivamente approvati dall'Amministrazione postale italiana cui compete una quota parte, da determinarsi mediante particolari convenzioni, del corrispettivo stesso.
[5]Qualora gli accordi di cui sopra non fossero stati stipulati e le Amministrazioni postali estere corrispondessero i diritti per il trasporto marittimo direttamente a quella italiana, questa sara' tenuta a pagare alla societa' un compenso pari al diritto marittimo stabilito dagli accordi internazionali, esclusa ogni maggiorazione, e su tale compenso sara' egualmente detratta la quota parte predetta.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
