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Il Ministero delle comunicazioni potra' autorizzare che la visita e le prove indicate negli articoli precedenti siano eseguite posteriormente all'entrata in servizio delle navi, quando cio' sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea, e purche' l'autorita' marittima abbia accertato che le navi stesse siano in perfette condizioni di navigabilita'.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
