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[1]La Regia Azienda non potra' cedere ad altri il servizio assunto, ne' vendere le navi assegnate al servizio stesso senza l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.
[2]Ad ogni modo in caso di cessione autorizzata il Ministero delle comunicazioni si riserva di subordinare la validita', della cessione all'accettazione da parte del nuovo assuntore di clausole integrative della presente convenzione.
[3]La presente convenzione s'intende stipulata nell'interesse dello Stato. Essa non e' obbligatoria per l'Amministrazione finche' non sia approvata nei modi prescritti.
[4]Fatta a Roma in tre originali, addi' 17 marzo 1939-XVII p. Il Ministero delle comunicazioni Il Direttore generale della Marina mercantile GIULIO INGIANNI p. La Regia Azienda Isole Brioni ALFONSO FRONER
[5]Visto, il Ministro per le comunicazioni BENNI
Testo in vigore dal 23 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
