Le controversie che potranno sorgere nell'applicazione della presente convenzione saranno definite da un collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal Ministero e uno dalla Ditta, nel termine massimo di un mese da quando verra' richiesto l'arbitrato, ed il terzo d'accordo tra le due parti, ed in caso di disaccordo dal Primo presidente della Corte di appello di Roma. Gli arbitri, nominati nel modo sopra descritto, giudicheranno secondo le regole di diritto. Il Collegio arbitrale avra' sede in Roma.

Testo vigente dal 20 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-20;731~art32 · fonte del testo

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