Le controversie di natura tecnica ed amministrativa che potessero insorgere in occasione della presente concessione ed annesso capitolato d'oneri, saranno risolute dal Ministro dei lavori pubblici. Le liti di carattere civile saranno deferite ad un tribunale arbitrale da costituirsi in ogni caso particolare. Ciascuna delle parti designera' due arbitri, e il quinto, al quale sara' conferita la presidenza, verra' scelto dai quattro primi, o, mancando l'accordo, dal presidente della Corte d'appello di Roma.
Testo vigente dal 16 agosto 1898
