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Miscellanea
Approvazione della convenzione con la ditta Pirelli per la posa e manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato
Legge 20 maggio 1950, n. 731
- Aggiornato al
- 20 settembre 1950
- Articoli
- 36
- Versioni storiche
- 39
- Art. 1Nuova convenzione cavi sottomarini Art. 1. La Ditta assume l'obbligo di eseguire, a…
- Art. 2I lavori sul cavi sottomarini di cui al precedente articolo saranno eseguiti a seconda…
- Art. 3Ogni volta che il Ministero riterra' necessario una campagna sui cavi sottomarini, ne…
- Art. 4Per provvedere ai lavori di cui sopra, la Ditta si obbliga: a) di mantenere in efficienza…
- Art. 5Il programma di ciascuna campagna sara' preparato dal Ministero delle poste e delle…
- Art. 6Per l'esecuzione dei lavori di cui tratta la presente convenzione, la Ditta impieghera'…
- Art. 7Il Ministero deleghera' un suo funzionario tecnico a rappresentarlo durante l'esecuzione…
- Art. 8Durante i lavori sui cavi il Ministero adibira' agli approdi dei cavi, per coadiuvarne la…
- Art. 9La quantita' ed i tipi di cavi impiegati in ogni lavoro dovranno risultare da apposito…
- Art. 10I telegrammi e radiotelegrammi inviati dal rappresentante a bordo della Ditta alle…
- Art. 11I guasti che si verificassero in un cavo entro un anno dopo terminati i lavori sul…
- Art. 12Al termine di ogni campagna la Ditta consegnera' al Ministero una copia del giornale di…
- Art. 13La Ditta non potra' interrompere i lavori relativi ad ogni campagna o i lavori iniziati…
- Art. 14Se le interruzioni di cui all'articolo precedente durassero piu' di venti giorni…
- Art. 15Ove, per fatto imputabile alla Ditta, esclusi i casi di forza maggiore, debbasi porre…
- Art. 16Il personale della Ditta sara' normalmente Imbarcato e sbarcato a La Spezia. In caso di…
- Art. 17Il Ministero, per conto proprio o di altre Amministrazioni dello Stato, potra' affidare…
- Art. 18Spirato il termine utile per la consegna, e qualora il ritardo non sia dovuto a forza…
- Art. 19La Ditta si obbliga a tenere a disposizione del Ministero nel suo stabilimento di La…
- Art. 20Per i lavori contemplati nella presente convenzione la Ditta avra' diritto all'uso…
- Art. 21Per gli obblighi che assume con la presente convenzione la Ditta avra' diritto: 1. Ad…
- Art. 22I compensi di cui la Ditta avra' diritto secondo i paragrafi 1, 2, 3 del precedente art…
- Art. 23Per ogni ordinazione di cavi saranno corrisposti alla Ditta, all'atto dell'ordinazione…
- Art. 24I cavi salpati non riutilizzabili saranno venduti a favore del Ministero. A parita' di…
- Art. 25La Ditta si obbliga a risarcire l'Amministrazione della marina di tutti i danni ed avarie…
- Art. 26Il personale che la Ditta imbarchera' per i lavori contemplati nella presente convenzione…
- Art. 27Il personale della Ditta imbarcato sulla nave "Rampino" o sui natanti di cui all'art. 2…
- Art. 28Le multe saranno trattenute sul pagamenti da effettuare in conto canone bimestrale…
- Art. 29Nel riguardi della presente convenzione rientrano nel casi di forza maggiore: 1)…
- Art. 30A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti la Ditta fara' all'atto della…
- Art. 31Qualora la Ditta non adempia in tutto od in parte agli obblighi assunti con la presente…
- Art. 32Le controversie che potranno sorgere nell'applicazione della presente convenzione saranno…
- Art. 33La gratuita' delle prestazioni dei mezzi messi a disposizione della Ditta a norma degli…
- Art. 34La presente convenzione avra' inizio il 1 gennaio 1947 e avra' fine il 31 dicembre 1950.
- Art. 35Per gli effetti civili della presente convenzione la Ditta delega a rappresentarla con…
- Art. 36La presente convenzione sara' registrata mediante il pagamento dell'imposta fissa di…
