Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1930 al 16 dicembre 2009. 565 parole tolte, 23 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Rimborsi alla Societa' concessionaria- Lavori ed espropriazioni.
tolto: Il Regio demanio dello Stato assume a suo carico il rimborso alla Societa' concessionaria:
tolto: a) dei due milioni gia' conteggiati, e che rappresentano le somme anticipate per le espropriazioni eseguite, e per i lavori relativi alla formazione e sistemazione delle strade di accesso alle grotte ed agli stabilimenti termali e per gli sbancamenti compiuti, per far posto alle nuove costruzioni, giusta le liquidazioni dell'Ufficio tecnico di finanza di Lecce, gia' eseguite ed accettate dalla Societa' concessionaria ed approvate dal Comitato di vigilanza con deliberazioni 23 novembre 1927, 27 gennaio 1928, 29 novembre 1928 e 2 dicembre 1929, senza altra formalita'.
tolto: Tale rimborso continuera' ad essere effettuato in rate eguali senza interessi, entro il 31 dicembre 1932;
tolto: b) della somma diL. 105.000 spesa per le costruzioni eseguite dalla Societa' concessionaria nella zona demaniale sino al maggio 1913, giusta quanto risulta dalle precedenti convenzioni, con gli interessi annuali prestabiliti del 5 per cento dal maggio 1913 al 2 giugno 1927;
tolto: c) delle somme che la Societa' concessionaria ha erogate per lavori e costruzioni relativi alle grotte e stabilimenti termali, nonche' impianti e macchinari, dal maggio 1913 sino a tutto il 30 novembre 1929;
tolto: d) dell'importo dei lavori eseguiti dalla Societa' concessionaria per conto del Regio demanio dal 1° aprile 1927 in poi, in applicazione dell'art. 10, lettera c), della convenzione 1° aprile 1927; in quanto tale importo non sia gia' compreso nei due milioni di cui alla lettera a) del presente articolo.
tolto: L'importo dei lavori, di cui alle lettere b), c) e d), e' stato determinato complessivamente in L. 3.000.000 in base alle contabilita' tenute dall'Ufficio tecnico di finanza di Lecce e dall'Ufficio governativo delle Regie grotte termali di Santa Cesaria, e comprende ogni credito della Societa' concessionaria, per scavi, sbancamenti, lavori, costruzioni, arredamenti, mobilia, progetti, direzione, collaudi, ecc.; per modo che col pagamento di tale somma s'intendono troncate definitivamente e transattivamente, escluso anche ogni eventuale errore di calcolo, senza altra formalita' e nel modo piu' assoluto tutte le ragioni di credito della Societa' concessionaria, scadute e da scadere, per effetto ed in dipendenza delle precedenti convenzioni.
tolto: La somma anzidetta di L. 3.000.000 costituisce il rimborso al puro costo delle spese sostenute dalla ditta concessionaria per i lavori suaccennati rinunziando essa, nei confronti del Regio demanio e nell'interesse dello sviluppo della stazione termale, a qualsiasi utile.
tolto: La detta somma di L. 3.000.000 sara' pagata senza corresponsione di interessi in nove rate annuali eguali di L. 333.333.33 ciascuna, dopo l'espletamento dei pagamenti di cui alla lettera a) del presente articolo, ed in conseguenza la prima rata sara' pagata il 31 dicembre 1933 e le successive il 31 dicembre di ciascun anno, in modo che il pagamento totale verra' espletato con la rata pagabile al 31 dicembre 1941.
tolto: Il Regio demanio procedera' direttamente, a proprie spese, alle eventuali espropriazioni di terreni e fabbricati che risulteranno necessarie per l'ulteriore sistemazione della stazione termale; nonche' alla sistemazione a giardini e piazzali dei suoli gia' espropriati all'oggetto, ai lavori, alle costruzioni, agli arredamenti e agli impianti che, nel suo insindacabile giudizio, riterra' necessari al maggiore incremento ed alle accresciute necessita' della stazione termale.
tolto: Il Demanio evitera' che nella zona demaniale delle terme antistante ai fabbricati, verso il mare, sorgano costruzioni al disopra del piano stradale, tali da togliere la visuale del mare e del paesaggio.aggiunto: Convenzione-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1930-06-12;883~art6 · fonte del testo
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