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[1]Cauzione.
[2]A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte la Societa' concessionaria prestera' la cauzione di L. 100.000 entro un anno dal giorno in cui sara' approvata la presente convenzione. La cauzione sara' formata in titoli del debito pubblico o buoni del tesoro al corso di borsa da depositarsi alla Cassa depositi e prestiti.
[3]Il Regio demanio e' autorizzato, nei casi di inadempienza o di violazione di qualunque dei patti o condizioni della presente convenzione, a trattenere in tutto o in parte, senza bisogno di pronuncia giudiziaria e soltanto a seguito di notifica amministrativa, la somma di L. 100.000, costituente la cauzione di sopra indicata.
[4]Conseguentemente le cauzioni prestate in base alle precedenti, convenzioni saranno svincolate e restituite non appena approvata la presente convenzione, a meno che la Societa' concessionaria non preferisca di farne la voltura a garanzia della presente convenzione.
Testo in vigore dal 16 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
