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[1]Bagni gratuiti.
[2]Sara' obbligo della Societa' concessionaria di fornire a 120 poveri, divisi in quattro gruppi, ciascuno di 30 poveri, per un periodo di 15 giorni, i bagni gratuiti nelle grotte esercite.
[3]Dietro prescrizione della Direzione sanitaria delle Regie terme saranno altresi' concessi, a quelli fra i predetti poveri che ne abbiano bisogno, i bagni in vasca di 3ª classe e l'applicazione delle fangature.
[4]Ai bagni gratuiti avranno diritto i poveri della provincia di Lecce, con preferenza a quelli residenti nei tre comuni di Santa Cesaria, Minervino ed Ortelle.
[5]Avranno pero' la precedenza i poveri designati dall'Amministrazione provinciale, la quale ne comunichera' l'elenco all'Intendenza di finanza di Lecce entro il 15 aprile di ogni anno.
[6]Per i residuali posti l'ammissione dei poveri sara' fatta dall'Intendenza, di finanza di Lecce, sentito il medico provinciale.
[7]La domanda di ammissione dovra' essere inviata a detta Intendenza per mezzo del podesta' del Comune di residenza non piu' tardi del 15 aprile ed in essa saranno chiaramente indicati cognome, nome, paternita', condizione ed eta' del richiedente.
[8]Alla domanda dovranno essere uniti il certificato di poverta' rilasciato dal podesta' del Comune di provenienza e confermato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed il certificato del medico condotto del Comune di provenienza.
[9]La domanda ed i certificati saranno redatti in carta libera.
[10]Spetta alla Societa' concessionaria di stabilire i termini e gli orari per le cure dei poveri.
Testo in vigore dal 16 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
