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[1]Durata e modalita' della concessione.
[2]E' immutata la durata della concessione prevista nelle convenzioni 25 maggio 1913, 20 giugno 1921, e 1° aprile 1927, per modo che essa avra' termine il 30 aprile 1979.
[3]La Societa' concessionaria si obbliga di esercire le terme, gli stabilimenti demaniali, i bagni marini, e tutte le eventuali industrie conseguenziali alla presente convenzione con le norme che saranno fissate dal Comitato di vigilanza, istituito con l'art. 6 della legge 2 giugno 1927, n. 947.
[4]In conseguenza devono essere sottoposte all'approvazione del Comitato le tariffe e le norme di esercizio dei bagni e delle cure, le norme di massima per l'esercizio dell'Azienda, i lavori e le opere necessarie al completamento, ampliamento ed arredamento degli stabilimenti ed alla sistemazione delle sorgenti demaniali, proposti dalla Societa' concessionaria.
[5]Il Comitato potra' anche deliberare tali lavori ed opere di propria iniziativa.
Testo in vigore dal 16 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
