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[1]Zona di mare antistante alle grotte.
[2]Lo Stato si obbliga per tutta la durata della presente convenzione a non accordare a persone o ad ente diverso dalla Societa' concessionaria permessi per impianti di baracche e stabilimenti di bagni nella zona di mare antistante al tratto di costa compreso fra le imboccature delle Grotte Fetida, Gattulla e Solfarata, e lateralmente alle grotte stesse per un tratto di 500 metri.
Testo in vigore dal 16 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
