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[1]Divieto di lavori non previsti in contratto.
[2]Spesa per ricerche scientifiche sulle acque e sorgenti.
[3]La Societa' concessionaria non potra' modificare lo stato delle grotte, degli edifici ed accessori e neppure farvi qualsiasi lavoro, tranne quelli urgenti di pura riparazione e manutenzione di cui all'art. 10, senza il previo assenso dell'Ufficio governativo delle Regie terme e dell'Amministrazione demaniale.
[4]In caso di trasgressione la Societa' concessionaria sara' responsabile dei danni e delle spese, ed obbligata a rimettere le cose in primiero stato, tranne che l'Amministrazione del Regio demanio non preferisca di ritenere le opere eseguite senza autorizzazione, nel qual caso non sara' tenuta a corrispondere compensi di sorta, neppure al termine della convenzione.
[5]Le spese per ricerche scientifiche sulle acque e sorgenti deliberate d'accordo fra Demanio e Societa' concessionaria faranno carico all'esercizio.
Testo in vigore dal 16 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
