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[1]Assicurazione degli stabilimenti.
[2]La Societa' concessionaria dovra' assicurare contro i danni degli incendi e del fulmine, per tutta la durata del contratto, gli stabilimenti balneari, gli annessi edifici ed il loro arredamento, pel giusto loro valore, presso un Istituto di assicurazione accettato dall'Amministrazione demaniale. La spesa relativa fara' carico all'esercizio.
Testo in vigore dal 16 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
