Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Divieto di subconcessioni e di esercizi concorrenti.
[2]E' assolutamente vietato alla Societa' concessionaria di cedere a terzi, in tutto o in parte e sotto qualsivoglia forma, l'uso e l'esercizio delle proprieta' ad essa affidate.
[3]E' del pari vietato alla Societa' concessionaria di assumere in esercizio, o prendere in affitto, o, comunque, partecipare direttamente od indirettamente alla gestione di altre sorgenti termali o minerali, oltre quelle contemplate nella presente convenzione, nella ex provincia di Lecce, senza il consenso scritto del Regio demanio. Alla Societa' concessionaria spetta, pero', il diritto di preferenza nelle concessioni delle sorgenti anzidette che il Regio demanio fosse per accordare, sempre nel territorio della ex provincia di Lecce.
[4]E' data facolta' alla Societa' concessionaria, previa autorizzazione del Regio demanio, di somministrare agli alberghi e pensioni in Santa Cesaria l'acqua termale o minerale delle sorgenti comprese nella presente convenzione, per l'esercizio delle cure, alle condizioni che, di volta in volta, saranno stabilite dal Regio demanio.
[5]Del pari il Regio demanio dara' la preferenza alla Societa' concessionaria per la gestione delle industrie che il Demanio stesso, per iniziativa propria, ritenesse d'impiantare per l'incremento della stazione.
Testo in vigore dal 16 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
