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[1]Manutenzione ordinaria e straordinaria.
[2]La Societa' concessionaria provvedera', a spese dell'esercizio, alla manutenzione delle proprieta' concessele, comprese le riparazioni tanto ordinarie che straordinarie, anche se dovute a difetto originario di costruzione, necessarie per conservare in istato buono e lodevole le proprieta' demaniali.
[3]E' del pari tenuta a conservare e rinnovare, a misura del bisogno, a spese dell'esercizio, tutte le dotazioni dell'azienda, arredamenti, attrezzi, mobili, mobilia, materiali di magazzino, di guardaroba, ecc.
[4]La Societa' concessionaria e' inoltre obbligata a mantenere, sempre a spese dell'esercizio, le strade nell'interno della zona demaniale ed a mantenere e fare coltivare colla massima cura i giardini od aiuole che sorgessero nell'interno della zona demaniale.
[5]I preventivi dei lavori e delle provviste di cui sopra, compilati a cura della Societa' concessionaria, sono subordinati all'approvazione preventiva del Comitato di vigilanza al quale e' demandata anche l'approvazione dei consuntivi, redatti in contraddittorio tra la Societa' esercente e l'Ufficio demaniale delle Regie terme.
Testo in vigore dal 16 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
